La legge di bilancio è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale e con essa è entrato in vigore il Superbonus “potenziato”.
Di seguito le principali novità realtive alla detrazione fiscale del 110% introdotta dal decreto Rilancio.
Proroga al 2022
La legge di bilancio proroga il Superbonus fino al 30 giugno 2022 , sei mesi in più rispetto alla scadenza attuale aggiungendo altri sei mesi per completare i lavori (ma solo in alcune circostanze).
Ovviamente stesso discorso anche per la possibilità di utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura, per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di efficienza energetica coperti dal Superbonus.
Per ottenere l’ulteriore proroga di sei mesi, bisogna aver completato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Ad esempio, se un condominio al 30 giugno 2022 ha completato il 60% dei lavori, il Superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
Un chiarimento importante riguarda la definizione di unità immobiliare “funzionalmente indipendente”: le nuove norme precisano che un immobile si considera tale quando è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Gli ampliamenti
La legge di bilancio estende l’applicazione del Superbonus ai seguenti soggetti
persone fisiche, fuori dell’esercizio di attività professionali, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario oppure in comproprietà da più persone fisiche;
edifici ancora privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di tetto o di muri perimetrali a condizione che al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;
interventi per rimuovere le barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del dpr 22 dicembre 1986, n. 917); sono ammessi alla detrazione del 110% se realizzati congiuntamente a uno o più di quelli trainanti.
impianti fotovoltaici su strutture di pertinenza degli edifici;
interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati da eventi sismici in tutti i Comuni colpiti da terremoti avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza; con un aumento del 50% dei limiti di spesa per ecobonus e sismabonus avvenuti entro il 30 giugno 2022.
interventi per la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Le novità per le colonnine di ricarica
News anche per le colonnine di ricarica installate negli edifici: per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% , entro i seguenti limiti di spesa:
2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.
Cambia anche l’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni: non sarà necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare la assicurazione già esistente che abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119.
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